Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 172
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 61 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come modificato ed integrato dall' articolo 20 della presente legge, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 200 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrisponde alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Al predetto onere complessivo di lire 600 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8960 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnato dallo Stato >> dello stato di previsione precitato.
6. Lo stanziamento del precitato capitolo 8664 viene altresì elevato, in termini di cassa, di lire 200 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
8. Gli oneri derivanti dall' applicazione del decimo comma dell' articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, così come inseriti dall' articolo 54 della presente legge, fanno carico al capitolo 8613 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 5.604.568.313 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3037 del 21 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 42 del 27 marzo 1990; nella denominazione del predetto capitolo 8613, dopo la locuzione << per il ripristino >> viene inserita la locuzione << dei confini e >>.