1. Anche in relazione a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della
legge 8 agosto 1977, n. 546, i pagamenti eventualmente disposti dai funzionari delegati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per far fronte alle spese relative al personale non di ruolo assunto dai Comuni per le necessità di ricostruzione, ai sensi degli articoli 35 della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 67 della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono fatti salvi a tutti gli effetti, ancorché effettuati mediante l' utilizzo delle somme non impegnate e rimaste disponibili sugli ordini di accreditamento ed erroneamente trasportate anche per più esercizi finanziari, ai sensi dell'
articolo 21 della legge regionale 20 giugno 1982, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.