Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 163
 
1. Anche in relazione a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, i pagamenti eventualmente disposti dai funzionari delegati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per far fronte alle spese relative al personale non di ruolo assunto dai Comuni per le necessità di ricostruzione, ai sensi degli articoli 35 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 67 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono fatti salvi a tutti gli effetti, ancorché effettuati mediante l' utilizzo delle somme non impegnate e rimaste disponibili sugli ordini di accreditamento ed erroneamente trasportate anche per più esercizi finanziari, ai sensi dell' articolo 21 della legge regionale 20 giugno 1982, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.