Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 160
 
1. Le disposizioni di cui all' articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come introdotte dall' articolo 10 della presente legge, eccettuate quelle contenute nei commi 7, 11, 12, 13 e 17, non si applicano nei casi in cui alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata approvata la graduatoria degli aventi diritto alla cessione delle unità immobiliari ricostruite, ai sensi dell' articolo 28 della citata legge regionale n. 63 del 1977.
2. In deroga al disposto del comma 1, qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora perfezionati gli atti di cessione delle unità immobiliari ricostruite, il Comune può disporre, con propria deliberazione, la modifica della graduatoria anzidetta in applicazione delle nuove disposizioni richiamate al comma 1.
3. La disposizione contenuta nel comma 11 dell' articolo 27 della citata legge regionale n. 63 del 1977, così come introdotta dall' articolo 10 della presente legge, si applica anche ai soggetti che siano decaduti dal diritto di prelazione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.