1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in applicazione dell'
articolo 5 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, nei confronti delle opere la cui esecuzione rientrava nelle competenze della Segreteria generale straordinaria, ai sensi dell'
articolo 12, quarto comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come inserito dall'
articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1984, n. 18, e ai sensi dell'
articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63.