1. I provvedimenti di erogazione della rata di saldo dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti fino alla data di entrata in vigore della presente legge in difetto dell' accertamento della regolare esecuzione dei lavori previsto dall' articolo 18, terzo comma, punto 3), della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come modificato dall'
articolo 15 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, sono fatti salvi a tutti gli effetti, sempreché sia stato acquisito agli atti d' ufficio il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori.