Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 148
 
1. I provvedimenti di spesa eventualmente assunti per le finalità di cui all' articolo 68, settimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante dalle modificazioni da ultimo introdotte con l' articolo 21 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, ancorché disposti sulla base del contratto preliminare d' acquisto, sempreché venga acquisito agli atti del Comune il contratto definitivo prima dell' entrata in vigore della presente legge.