1. I finanziamenti eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'
articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di progetti il cui quadro economico non ha rispettato i limiti percentuali dell' accantonamento per la revisione prezzi come stabiliti in via amministrativa, sono fatti salvi a tutti gli effetti sempreché il finanziamento abbia conseguito le finalità previste dalla norma applicata.