Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 146
 
1. I finanziamenti eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell' articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di progetti il cui quadro economico non ha rispettato i limiti percentuali dell' accantonamento per la revisione prezzi come stabiliti in via amministrativa, sono fatti salvi a tutti gli effetti sempreché il finanziamento abbia conseguito le finalità previste dalla norma applicata.