1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle norme ordinate sotto il
Titolo III, Capo III, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, in difetto dell' autorizzazione assessorile a trasferire il contributo in altro Comune ai sensi dell'
articolo 31 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, sono fatti salvi purché si tratti di un edificio ad uso misto e sia stata rilasciata, ai sensi dell'
articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, l' autorizzazione a trasferire il contributo afferente l' unità abitativa.