1. I contributi previsti dall'
articolo 56 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente disposti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, con più provvedimenti di concessione assunti in tempi diversi sino a concorrenza dell' importo della spesa ammessa ed aggiornati con gli indici vigenti alla data di emissione di ciascun decreto, per la ricostruzione non contestuale dei vani di un' unica unità immobiliare destinata ad attività produttiva sono fatti salvi a tutti gli effetti ancorché intestati al coniuge del beneficiario originario.