Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 140
 
1. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui ai Capi I e II, del Titolo III, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, erroneamente presentate entro i termini utili in un Comune diverso da quello di residenza, o da quello in cui era situato l' immobile, purché compreso tra quelli classificati ai sensi del DPGR 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modifiche ed integrazioni, possono essere utilmente istruite dal Comune ricevente agli effetti della concessione dei contributi.
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente assunti sulle domande indicate al comma 1, sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi.