1. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti, prima dell' entrata in vigore della presente legge, in favore dei soggetti rientranti nelle categorie dei successibili, secondo le norme della successione legittima, muniti dei requisiti previsti dall'
articolo 37 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fatti salvi agli effetti contributivi anche in assenza di domanda specifica e sempreché l' alienante avesse avuto titolo al contributo per la riparazione.