1. I contributi in conto interessi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'
articolo 27, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, cumulativamente a quelli previsti dall'
articolo 27, primo comma, lettera a), della citata legge regionale n. 30 del 1977, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, nei limiti dell' importo del progetto approvato dalle opere di riparazione eccedente i contributi a fondo perduto concessi ai sensi delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46 e 20 giugno 1977, n. 30, Capo III.