1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, in favore dei soggetti indicati dall'
articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, titolari di edifici per la riparazione dei quali sia stata disposta la concessione dei benefici previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, e 27 agosto 1976, n. 46, sono fatti salvi a tutti gli effetti, sempreché i predetti benefici non siano stati completamente erogati in base alle leggi da ultimo indicate e siano state comunque restituiti dagli interessati ovvero portati in detrazione dei contributi oggetto della sanatoria del presente articolo.