1. I contributi eventualmente concessi, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nella misura prevista dall' articolo 15, primo comma, lettera a), a favore dei proprietari emigrati all' estero o residenti in altri Comuni del territorio nazionale, per la riparazione dell' alloggio da essi abitualmente occupato, sono fatti salvi a tutti gli effetti, purché al tempo della concessione dei contributi non siano stati proprietari, essi stessi o un loro familiare, di altro alloggio nello stesso Comune ove sorgeva l' immobile o in altri Comuni limitrofi, adeguato alle necessità del proprio nucleo familiare, intendendosi per adeguato l' alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di due vani utili.