Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 12
 
1. In via di interpretazione autentica, ai fini della concessione dei contributi previsti dall' articolo 46 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, coś come inserito dall' articolo 31 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e modificato dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63, il requisito della residenza alla data del sisma, previsto dal penultimo comma dell' articolo 46 della citata legge n. 63 del 1977, coś come inserito dall' articolo 30 della citata legge regionale n. 35 del 1979 e modificato dall' articolo 29 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, deve intendersi sussistente nel luogo ove l' interessato abbia avuto alla predetta data la stabile ed effettiva dimora, da provarsi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.