Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 119
1. Anche in relazione a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, per le opere finanziate con spesa a carico dei capitoli attribuiti alla Segreteria generale straordinaria, non trovano applicazione le disposizioni contenute nell' articolo 13, comma 3, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, come sostituito dall' articolo 9, comma 5, del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, concernenti il contenimento nella percentuale massima del 30 per cento dell' incremento della spesa di progetto conseguente all' approvazione di perizie di variante e/o suppletive.
2. Sono fatti salvi i finanziamenti eventualmente disposti prima della data di entrata in vigore della presente legge in conformitą al comma 1.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 90, comma 1, L. R. 37/1993
2 Articolo interpretato da art. 14, comma 11, L. R. 13/2000