Art. 118
1. L' Amministrazione regionale, anche allo scopo di accelerare la graduale riconsegna delle aree liberate dalle abitazioni prefabbricate provvisorie ai relativi proprietari, promuove la concentrazione dei prefabbricati di proprietà dello Stato che per le loro caratteristiche strutturali e funzionali si prestano ad un eventuale riutilizzo nell' ambito degli interventi predisposti dalle Autorità di protezione civile.
2. Per conseguire i fini di cui al comma 1 e per assicurare la buona conservazione delle suddette strutture prefabbricate, il Segretario generale straordinario, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato ad acquisire, nell' ambito del territorio regionale, un' area atta allo scopo, nonché a realizzare le relative opere infrastrutturali, anche con la collaborazione tecnica ed amministrativa della Direzione regionale della protezione civile.