Art. 117
2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale, saranno stabilite le modalità per la presentazione delle domande di ricostruzione degli edifici, ai sensi della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nonché i criteri per la concessione ed erogazione dei relativi contributi.
3. Gli interventi richiamati dal presente articolo sono finanziati al di fuori dei programmi annuali degli interventi edilizi di cui all'
articolo 20 della citata legge regionale n. 63 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Enemonzo, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.