Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 115
1. Limitatamente agli interventi edilizi finanziati con spesa a carico dei capitoli attribuiti alla Segreteria generale straordinaria, gli adempimenti previsti dalla legge regionale 20 giugno 1988, n. 57, dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 e dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono sostituiti da una dichiarazione del progettista dell' edificio o del direttore dei lavori attestante la rispondenza dell'impianto o dell'intervento alla normativa di sicurezza.
2. Le dichiarazioni rilasciate in conformitą al presente articolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatte valide a tutti gli effetti.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 25, L. R. 13/1998
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 138, comma 24, L. R. 13/1998
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 138, comma 24, L. R. 13/1998