1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della
legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, le disposizioni ivi contenute nei Capi I e II, non trovano applicazione in relazione alle opere assistite dalle provvidenze recate dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, le quali continuano ad essere pertanto regolate, per quanto concerne il controllo sull' osservanza delle norme sismiche, dalle norme speciali contenute negli articoli 14 della
legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e 46 della
legge regionale 24 aprile 1978, n. 25.