Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 113
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa ritenuta ammissibile degli interventi di ripristino di immobili a carattere residenziale danneggiati dagli eventi sismici, acquisiti successivamente alla data del 6 maggio 1976 e prima della data di entrata in vigore della presente legge, da associazioni, non aventi scopo di lucro, per essere destinati a centri assistenziali a favore dei propri associati.
2. Il ripristino può comprendere pure interventi di ristrutturazione, ampliamento, completamento, adattamento e miglioramento intesi a consentire la diversa destinazione d' uso degli edifici, affinché possano essere assolte le finalità istituzionali dell' associazione.
4. Le domande intese ad ottenere il finanziamento devono essere presentate al Comune entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. La concessione del finanziamento è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione d' uso dell' edificio per un periodo non inferiore a dieci anni.
6. Per gli interventi di cui al presente articolo l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell' Amministrazione interessata, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.