1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese relative ad interventi diretti a fronteggiare situazioni di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi imprevisti, sostenute dai Comuni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 13, primo e secondo comma, della
legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, anche se disposte in difetto della documentazione contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.