Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 106
 
1. I compensi dovuti dai Comuni o dalla Segreteria generale straordinaria per gli incarichi conferiti ai gruppi tecnici di cui all' articolo 7 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alle societā di progettazione di cui all' articolo 87 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, ovvero a professionisti singoli od associati, la cui corresponsione č subordinata all' avvenuto collaudo delle opere realizzate direttamente dai Comuni o dalla Segreteria generale straordinaria, possono essere liquidati, a titolo provvisorio, sulla base dell' importo lordo revisionato dei lavori, quale risulta dal certificato di collaudo o da quello di regolare esecuzione dei lavori e sono soggetti all' eventuale conguaglio sulla base delle risultanze contenute negli atti di approvazione dei certificati anzidetti.
2. I compensi liquidati a titolo provvisorio a norma del comma 1 sono corrisposti, a domanda degli interessati, previo rilascio di formale impegno a versare nel Fondo di solidarietā regionale, su invito del Comune o della Segreteria generale straordinaria, le somme eventualmente percepite indebitamente, secondo quanto risulta dagli atti di approvazione dei predetti certificati, senza maggiorazione di interessi.
3. In seguito all' emissione degli atti di approvazione dei certificati di cui al comma 1, il Comune o la Segreteria generale straordinaria, per gli incarichi di rispettiva competenza, provvedono a liquidare, in via definitiva, a saldo delle prestazioni effettuate, i compensi residui eventualmente spettanti; le somme corrisposte a titolo provvisorio rimangono acquisite a titolo definitivo sino a concorrenza dell' importo liquidato.
4. I compensi eventualmente liquidati ai soggetti indicati al comma 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dell' importo lordo revisionato dei lavori, quale risulta dal certificato di collaudo o da quello di regolare esecuzione dei lavori, sono fatti salvi a titolo provvisorio, previo rilascio da parte del soggetto percipiente del formale impegno indicato al comma 2.