Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 104
1. Nei casi di intervento pubblico previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora per fallimento, estinzione, scioglimento dell' impresa o cessazione della sua attività non sia possibile porre rimedio, nell' ambito del rapporto d' appalto con il Comune o la Segreteria generale straordinaria, ad episodi di non corretta esecuzione delle opere di riparazione o di ricostruzione, quest' ultima è autorizzata, anche in supero ai limiti di spesa fissati dalle norme vigenti, ad intervenire direttamente sugli edifici mediante l' esecuzione delle opere ritenute più opportune.
4. Qualora la domanda sia ritenuta meritevole di accoglimento il Segretario generale straordinario procede all' emissione del relativo provvedimento, dandone comunicazione al Comune ed agli interessati.
6 bis. Nei casi di intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 30/1977, qualora l'esecuzione delle opere sia resa impossibile per le modificazioni intervenute nello stato dell'immobile e quando la non corretta esecuzione dei lavori sia stata aggravata dall'incuria conseguente all'abbandono dell'immobile stesso da parte dell'impresa esecutrice dichiarata fallita, la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, su istanza degli interessati da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, è autorizzata ad affidare un incarico di progettazione per l'adeguamento del progetto originario alla situazione sopravvenuta, applicando prezzi correnti.
6 quater. Le opere di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 30/1977, così come previsto dal comma 6 bis, sono eseguite dagli interessati entro il termine fissato dal Comune, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 39 bis, comma 2, della legge regionale 50/1990.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 18 quater, L. R. 63/1977 nel testo modificato da art. 8, comma 1, L. R. 37/1993
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 44, L. R. 13/1998
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 45, L. R. 13/1998
4 Comma 6 bis aggiunto da art. 14, comma 22, L. R. 13/2000
5 Comma 6 ter aggiunto da art. 14, comma 22, L. R. 13/2000
6 Comma 6 quater aggiunto da art. 14, comma 22, L. R. 13/2000
7 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 5, comma 83, L. R. 4/2001
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 24/2005