Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 103
 
1. Avuto riguardo a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, le autoritą amministrative competenti a concedere i benefici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, hanno facoltą di procedere in ogni tempo all' annullamento d' ufficio, totale o parziale, dei provvedimenti di concessione riconosciuti illegittimi, senza che a tal fine debbano esternare le specifiche ragioni di pubblico interesse all' eliminazione degli atti invalidi.