Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 1
1. Hanno titolo alla concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, anche i soggetti cessionari delle unitā immobiliari trasferite dal demanio dello Stato in forza delle disposizioni contenute nella legge 30 maggio 1989, n. 220. Il termine per la presentazione delle relative domande č fissato in giorni sessanta a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o da quella del perfezionamento dell' atto di cessione in proprietā, se posteriore.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 37/1993
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 2, L. R. 37/1993