Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
CAPO III
 Altre norme di intervento
Art. 103
 
1. Avuto riguardo a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, le autorità amministrative competenti a concedere i benefici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, hanno facoltà di procedere in ogni tempo all' annullamento d' ufficio, totale o parziale, dei provvedimenti di concessione riconosciuti illegittimi, senza che a tal fine debbano esternare le specifiche ragioni di pubblico interesse all' eliminazione degli atti invalidi.
Art. 104
1. Nei casi di intervento pubblico previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora per fallimento, estinzione, scioglimento dell' impresa o cessazione della sua attività non sia possibile porre rimedio, nell' ambito del rapporto d' appalto con il Comune o la Segreteria generale straordinaria, ad episodi di non corretta esecuzione delle opere di riparazione o di ricostruzione, quest' ultima è autorizzata, anche in supero ai limiti di spesa fissati dalle norme vigenti, ad intervenire direttamente sugli edifici mediante l' esecuzione delle opere ritenute più opportune.
4. Qualora la domanda sia ritenuta meritevole di accoglimento il Segretario generale straordinario procede all' emissione del relativo provvedimento, dandone comunicazione al Comune ed agli interessati.
6 bis. Nei casi di intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 30/1977, qualora l'esecuzione delle opere sia resa impossibile per le modificazioni intervenute nello stato dell'immobile e quando la non corretta esecuzione dei lavori sia stata aggravata dall'incuria conseguente all'abbandono dell'immobile stesso da parte dell'impresa esecutrice dichiarata fallita, la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, su istanza degli interessati da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, è autorizzata ad affidare un incarico di progettazione per l'adeguamento del progetto originario alla situazione sopravvenuta, applicando prezzi correnti.
6 quater. Le opere di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 30/1977, così come previsto dal comma 6 bis, sono eseguite dagli interessati entro il termine fissato dal Comune, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 39 bis, comma 2, della legge regionale 50/1990.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 18 quater, L. R. 63/1977 nel testo modificato da art. 8, comma 1, L. R. 37/1993
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 44, L. R. 13/1998
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 45, L. R. 13/1998
4 Comma 6 bis aggiunto da art. 14, comma 22, L. R. 13/2000
5 Comma 6 ter aggiunto da art. 14, comma 22, L. R. 13/2000
6 Comma 6 quater aggiunto da art. 14, comma 22, L. R. 13/2000
7 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 5, comma 83, L. R. 4/2001
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 24/2005
Art. 105
 
1. Gli aventi titolo ai benefici previsti dall' articolo 50 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che rinuncino alla ricostruzione dell' alloggio, hanno facoltà di ottenere un contributo alternativo, di importo non superiore all' 80 per cento del contributo in conto capitale che sarebbe loro spettato, ai sensi del predetto articolo 50, avuti riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo comma, della citata legge regionale n. 63 del 1977, riferiti alla data di inizio dei lavori di riparazione previsti dal progetto esecutivo, per completare l' intervento di riparazione, assistito dai benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, di un edificio destinato ad uso di civile abitazione, danneggiato dagli eventi sismici del 1976, imputando detto contributo ai costi delle opere previste dall' articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della citata legge regionale n. 30 del 1977.
2. Il contributo è concesso con le modalità di cui al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il contributo previsto dal presente articolo tiene luogo di quello recato dall' articolo 15 della citata legge regionale n. 30 del 1977. Sul costo delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della citata legge regionale n. 30 del 1977, eventualmente non coperto dal predetto contributo alternativo, ai relativi beneficiari non spettano i contributi per il pagamento degli interessi sui mutui eventualmente contratti o quelli ventennali costanti previsti rispettivamente dagli articoli 28 e 30 della citata legge regionale n. 30 del 1977.
Art. 106
 
1. I compensi dovuti dai Comuni o dalla Segreteria generale straordinaria per gli incarichi conferiti ai gruppi tecnici di cui all' articolo 7 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alle società di progettazione di cui all' articolo 87 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, ovvero a professionisti singoli od associati, la cui corresponsione è subordinata all' avvenuto collaudo delle opere realizzate direttamente dai Comuni o dalla Segreteria generale straordinaria, possono essere liquidati, a titolo provvisorio, sulla base dell' importo lordo revisionato dei lavori, quale risulta dal certificato di collaudo o da quello di regolare esecuzione dei lavori e sono soggetti all' eventuale conguaglio sulla base delle risultanze contenute negli atti di approvazione dei certificati anzidetti.
2. I compensi liquidati a titolo provvisorio a norma del comma 1 sono corrisposti, a domanda degli interessati, previo rilascio di formale impegno a versare nel Fondo di solidarietà regionale, su invito del Comune o della Segreteria generale straordinaria, le somme eventualmente percepite indebitamente, secondo quanto risulta dagli atti di approvazione dei predetti certificati, senza maggiorazione di interessi.
3. In seguito all' emissione degli atti di approvazione dei certificati di cui al comma 1, il Comune o la Segreteria generale straordinaria, per gli incarichi di rispettiva competenza, provvedono a liquidare, in via definitiva, a saldo delle prestazioni effettuate, i compensi residui eventualmente spettanti; le somme corrisposte a titolo provvisorio rimangono acquisite a titolo definitivo sino a concorrenza dell' importo liquidato.
4. I compensi eventualmente liquidati ai soggetti indicati al comma 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dell' importo lordo revisionato dei lavori, quale risulta dal certificato di collaudo o da quello di regolare esecuzione dei lavori, sono fatti salvi a titolo provvisorio, previo rilascio da parte del soggetto percipiente del formale impegno indicato al comma 2.
Art. 107
 
1. Ai fini della determinazione dei compensi spettanti ai disciolti gruppi tecnici di cui all' articolo 7, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, le convenzioni stipulate dai professionisti appartenenti ai predetti gruppi tecnici in conformità allo schema approvato con DPGR 28 novembre 1977, n. 2084/Pres., si intendono modificate secondo quanto previsto dal DPGR 9 agosto 1978, n. 041/SGS, con effetto dalla data di pubblicazione di tale provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 113
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa ritenuta ammissibile degli interventi di ripristino di immobili a carattere residenziale danneggiati dagli eventi sismici, acquisiti successivamente alla data del 6 maggio 1976 e prima della data di entrata in vigore della presente legge, da associazioni, non aventi scopo di lucro, per essere destinati a centri assistenziali a favore dei propri associati.
2. Il ripristino può comprendere pure interventi di ristrutturazione, ampliamento, completamento, adattamento e miglioramento intesi a consentire la diversa destinazione d' uso degli edifici, affinché possano essere assolte le finalità istituzionali dell' associazione.
4. Le domande intese ad ottenere il finanziamento devono essere presentate al Comune entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. La concessione del finanziamento è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione d' uso dell' edificio per un periodo non inferiore a dieci anni.
6. Per gli interventi di cui al presente articolo l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell' Amministrazione interessata, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Art. 114
 
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, le disposizioni ivi contenute nei Capi I e II, non trovano applicazione in relazione alle opere assistite dalle provvidenze recate dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, le quali continuano ad essere pertanto regolate, per quanto concerne il controllo sull' osservanza delle norme sismiche, dalle norme speciali contenute negli articoli 14 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e 46 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25.
Art. 115
1. Limitatamente agli interventi edilizi finanziati con spesa a carico dei capitoli attribuiti alla Segreteria generale straordinaria, gli adempimenti previsti dalla legge regionale 20 giugno 1988, n. 57, dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 e dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono sostituiti da una dichiarazione del progettista dell' edificio o del direttore dei lavori attestante la rispondenza dell'impianto o dell'intervento alla normativa di sicurezza.
2. Le dichiarazioni rilasciate in conformità al presente articolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatte valide a tutti gli effetti.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 25, L. R. 13/1998
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 138, comma 24, L. R. 13/1998
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 138, comma 24, L. R. 13/1998
Art. 116
 
1. Per le unità immobiliari ricostruite negli ambiti di intervento unitario funzionale di cui all' articolo 14, secondo comma, punto 4), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico gli oneri connessi alla corresponsione in favore dei Comuni da parte dei soggetti cessionari delle unità medesime, in forza dell' esercizio del diritto di prelazione loro spettante in base alle vigenti disposizioni, dei diritti di segreteria sui contratti di cessione, ai sensi delle previsioni contenute nella tabella D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, modificata dall' articolo 27 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131.
2. Qualora gli atti di cessione delle unità immobiliari di cui al comma 1 siano redatti con l' intervento del notaio, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese del rogito notarile, esclusa ogni altra spesa di natura tributaria o connessa all' iscrizione catastale delle nuove unità immobiliari o comunque inerente o dipendente dagli atti di cessione anzidetti.
3. Il rimborso delle spese di cui ai commi 1 e 2 è disposto dal Comune nel cui territorio sono situati gli immobili oggetto di cessione, sulla base della documentazione giustificativa prodotta dagli interessati. Per l' assegnazione dei fondi necessari, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore a dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Art. 117
 
1. Ai fini dell' applicazione delle disposizioni contenute nell' articolo 46 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, come modificato dall' articolo 28 della legge regionale 25 novembre 1988, n. 64, gli edifici siti in Comune di Enemonzo, colpiti da ordinanza di sgombero a causa di potenziali fenomeni di sprofondamento del terreno verificatisi a seguito degli eventi sismici del 1976, sono equiparati, a tutti gli effetti, agli edifici distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici.
3. Gli interventi richiamati dal presente articolo sono finanziati al di fuori dei programmi annuali degli interventi edilizi di cui all' articolo 20 della citata legge regionale n. 63 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Enemonzo, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Art. 119
1. Anche in relazione a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, per le opere finanziate con spesa a carico dei capitoli attribuiti alla Segreteria generale straordinaria, non trovano applicazione le disposizioni contenute nell' articolo 13, comma 3, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, come sostituito dall' articolo 9, comma 5, del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, concernenti il contenimento nella percentuale massima del 30 per cento dell' incremento della spesa di progetto conseguente all' approvazione di perizie di variante e/o suppletive.
2. Sono fatti salvi i finanziamenti eventualmente disposti prima della data di entrata in vigore della presente legge in conformità al comma 1.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 90, comma 1, L. R. 37/1993
2 Articolo interpretato da art. 14, comma 11, L. R. 13/2000
Art. 120
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, prima dell' entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti non titolari dell' immobile danneggiato dagli eventi sismici, sono fatti salvi agli effetti contributivi purché l' immobile sia appartenuto alla data degli eventi sismici ed appartenga tuttora ad uno o più soggetti legati al beneficiario da vincolo di parentela o di affinità.
Art. 121

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 111, comma 9, L. R. 37/1993
Art. 122
 
1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, gli atti ed i provvedimenti di spesa assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per l' esecuzione delle opere di riparazione degli edifici considerati all' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, per i quali non sia stata stipulata la convenzione ivi prevista, purché la stessa venga comunque acquisita agli atti del Comune, anche se sottoscritta dagli aventi causa dell' originario titolare dell' edificio.
Art. 123
 
1. In deroga alle vigenti disposizioni, non si fa luogo a dichiarazione di decadenza nei confronti dei proprietari degli edifici compresi negli ambiti di cui all' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano alienato in corso d' opera al Comune gli edifici medesimi al di fuori dei casi consentiti in forza del combinato disposto di cui all' articolo 38 della citata legge regionale n. 30 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, e 31 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.
Art. 124
 
1. I contributi eventualmente concessi, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nella misura prevista dall' articolo 15, primo comma, lettera a), a favore dei proprietari emigrati all' estero o residenti in altri Comuni del territorio nazionale, per la riparazione dell' alloggio da essi abitualmente occupato, sono fatti salvi a tutti gli effetti, purché al tempo della concessione dei contributi non siano stati proprietari, essi stessi o un loro familiare, di altro alloggio nello stesso Comune ove sorgeva l' immobile o in altri Comuni limitrofi, adeguato alle necessità del proprio nucleo familiare, intendendosi per adeguato l' alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di due vani utili.
Art. 125
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi di cui all' articolo 15, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, considerando, ai fini dell' applicazione del DPGR 12 settembre 1978, n. 044/SGS, vani pertinenti quelli corrispondenti all' applicazione della maggiorazione di due unità anziché al numero degli occupanti, come stabilito dall' articolo 6 del DPGR 5 agosto 1977, n. 01615/Pres., al parametro che individua la ricettività abitativa minima di cui all' articolo 2 del citato DPGR n. 01615/Pres. del 1977.
Art. 126
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi di cui all' articolo 15, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni contenute nell' articolo 39 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, anche nel caso in cui le opere previste dall' articolo 5, primo comma, lettera a), della citata legge regionale n. 30 del 1977, risultassero già collaudate alla predetta data.
Art. 127
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di domande presentate oltre il termine indicato dall' articolo 20 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Art. 128

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 116, comma 2, L. R. 37/1993
Art. 129
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, in difetto del previo versamento presso la Tesoreria degli acconti di contributi riscossi dagli interessati in base all' articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, come indicato dall' articolo 6, sesto comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, sono fatti validi a tutti gli effetti a condizione che gli importi relativi ai predetti acconti siano stati comunque posti in detrazione dal contributo concesso in forza della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
Art. 130
 
1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura prevista dall' articolo 15, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, in favore dei proprietari di alloggi occupati alla data del 6 maggio 1976 dal titolare del diritto reale di godimento e dal suo nucleo familiare, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Art. 131
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi previsti dall' articolo 15, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti prima dell' entrata in vigore della presente legge, anche a favore del comproprietario non richiedente in relazione all' unità abitativa effettivamente occupata dal medesimo, sono fatti salvi a tutti gli effetti purché la domanda introduttiva del procedimento contributivo presentata da altro comproprietario avesse ad oggetto un edificio comprendente più unità immobiliari in comproprietà.
Art. 132

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 56, comma 4, L. R. 48/1991
Art. 133

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 58, comma 2, L. R. 48/1991
Art. 134
 
1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, in favore dei soggetti indicati dall' articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, titolari di edifici per la riparazione dei quali sia stata disposta la concessione dei benefici previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, e 27 agosto 1976, n. 46, sono fatti salvi a tutti gli effetti, sempreché i predetti benefici non siano stati completamente erogati in base alle leggi da ultimo indicate e siano state comunque restituiti dagli interessati ovvero portati in detrazione dei contributi oggetto della sanatoria del presente articolo.
Art. 135
 
1. I contributi in conto interessi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 27, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, cumulativamente a quelli previsti dall' articolo 27, primo comma, lettera a), della citata legge regionale n. 30 del 1977, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, nei limiti dell' importo del progetto approvato dalle opere di riparazione eccedente i contributi a fondo perduto concessi ai sensi delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46 e 20 giugno 1977, n. 30, Capo III.
Art. 136
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti, prima dell' entrata in vigore della presente legge, in favore dei soggetti rientranti nelle categorie dei successibili, secondo le norme della successione legittima, muniti dei requisiti previsti dall' articolo 37 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fatti salvi agli effetti contributivi anche in assenza di domanda specifica e sempreché l' alienante avesse avuto titolo al contributo per la riparazione.
Art. 137
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti prima dell' entrata in vigore della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, per il completo ripristino di edifici ad uso misto sono fatti salvi a tutti gli effetti anche se l' unità immobiliare destinata ad uso diverso dall' abitazione soddisfa le finalità previste dall' articolo 40 della citata legge regionale n. 2 del 1982.
Art. 138

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 97, comma 5, L. R. 37/1993
Art. 139

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 63, comma 3, L. R. 48/1991
Art. 140
 
1. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui ai Capi I e II, del Titolo III, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, erroneamente presentate entro i termini utili in un Comune diverso da quello di residenza, o da quello in cui era situato l' immobile, purché compreso tra quelli classificati ai sensi del DPGR 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modifiche ed integrazioni, possono essere utilmente istruite dal Comune ricevente agli effetti della concessione dei contributi.
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente assunti sulle domande indicate al comma 1, sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi.
Art. 141
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti ai sensi dell' articolo 48, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, prima dell' entrata in vigore della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, a favore di soggetti muniti di requisiti indicati dall' articolo 19 della citata legge regionale n. 55 del 1986, sono fatti validi agli effetti contributivi.
Art. 142
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell' articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore di nuclei familiari di nuova formazione composti da soggetti conviventi << more uxorio >> sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Art. 143
 
1. I provvedimenti di accoglimento di massima e/o di concessione dei contributi eventualmente assunti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 50 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei successori per causa di morte dei titolari dei beni distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici, sono fatti salvi a tutti gli effetti, a condizione che le successioni si siano aperte anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 63 del 1977.
2. I provvedimenti di accoglimento di massima resi validi ai sensi del comma 1 sono utili ai fini della concessione dei relativi benefici.
Art. 144
 
1. I contributi previsti dall' articolo 56 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente disposti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, con più provvedimenti di concessione assunti in tempi diversi sino a concorrenza dell' importo della spesa ammessa ed aggiornati con gli indici vigenti alla data di emissione di ciascun decreto, per la ricostruzione non contestuale dei vani di un' unica unità immobiliare destinata ad attività produttiva sono fatti salvi a tutti gli effetti ancorché intestati al coniuge del beneficiario originario.
Art. 145
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle norme ordinate sotto il Titolo III, Capo III, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, in difetto dell' autorizzazione assessorile a trasferire il contributo in altro Comune ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, sono fatti salvi purché si tratti di un edificio ad uso misto e sia stata rilasciata, ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, l' autorizzazione a trasferire il contributo afferente l' unità abitativa.
Art. 146
 
1. I finanziamenti eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell' articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di progetti il cui quadro economico non ha rispettato i limiti percentuali dell' accantonamento per la revisione prezzi come stabiliti in via amministrativa, sono fatti salvi a tutti gli effetti sempreché il finanziamento abbia conseguito le finalità previste dalla norma applicata.
Art. 148
 
1. I provvedimenti di spesa eventualmente assunti per le finalità di cui all' articolo 68, settimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante dalle modificazioni da ultimo introdotte con l' articolo 21 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, ancorché disposti sulla base del contratto preliminare d' acquisto, sempreché venga acquisito agli atti del Comune il contratto definitivo prima dell' entrata in vigore della presente legge.
Art. 149
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa assunti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, i cui progetti non siano stati redatti in conformità alle previsioni del Documento tecnico DT 12, concernente il Preziario unificato di infrastrutture, approvato con DPGR n. 190/SGS del 6 novembre 1980, e successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni.
Art. 150

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 70, comma 3, L. R. 48/1991
Art. 152
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base delle domande presentate, ai sensi degli articoli 34, 35 e 36 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, da parte di soggetti che abbiano ultimato i lavori ivi previsti dopo il 9 agosto 1977; sono altresì fatti salvi i provvedimenti di concessione dei contributi disposti ai sensi della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, nonché della citata legge regionale n. 25 del 1978, in favore delle cooperative edilizie i cui soci occupavano alla data del 6 maggio 1976 alloggi appartenenti al demanio dello Stato - ramo lavori pubblici - in forza di formale assegnazione, ancorché provvisoria, ovvero in virtù di subingresso per legittimo titolo all' originario assegnatario.
Art. 155

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 67, comma 2, L. R. 48/1991
Art. 158
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi, eventualmente assunti anteriormente dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, in favore dei soggetti titolari di edifici in corso di costruzione alla data degli eventi sismici, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, anche in deroga al divieto di cumulo di cui all' articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25.
Art. 159
 
1. I benefici previsti dall' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata i vigore della presente legge per il ripristino o per la ricostruzione di un' opera che risulti estranea, in tutto o in parte, alla categoria astrattamente definita dalle disposizioni agevolative in concreto applicate, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, sempreché l' opera finanziata realizzi comunque le finalità poste dall' articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come inserito dall' articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e integrato dall' articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26.
Art. 160
 
1. Le disposizioni di cui all' articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come introdotte dall' articolo 10 della presente legge, eccettuate quelle contenute nei commi 7, 11, 12, 13 e 17, non si applicano nei casi in cui alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata approvata la graduatoria degli aventi diritto alla cessione delle unità immobiliari ricostruite, ai sensi dell' articolo 28 della citata legge regionale n. 63 del 1977.
2. In deroga al disposto del comma 1, qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora perfezionati gli atti di cessione delle unità immobiliari ricostruite, il Comune può disporre, con propria deliberazione, la modifica della graduatoria anzidetta in applicazione delle nuove disposizioni richiamate al comma 1.
3. La disposizione contenuta nel comma 11 dell' articolo 27 della citata legge regionale n. 63 del 1977, così come introdotta dall' articolo 10 della presente legge, si applica anche ai soggetti che siano decaduti dal diritto di prelazione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 161

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 48, comma 2, L. R. 37/1993
Art. 162
 
1. Le disposizioni recate dall' articolo 63 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese agli incarichi ivi previsti conferiti dai Comuni non oltre la data del 30 aprile 1990.
Art. 163
 
1. Anche in relazione a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, i pagamenti eventualmente disposti dai funzionari delegati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per far fronte alle spese relative al personale non di ruolo assunto dai Comuni per le necessità di ricostruzione, ai sensi degli articoli 35 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 67 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono fatti salvi a tutti gli effetti, ancorché effettuati mediante l' utilizzo delle somme non impegnate e rimaste disponibili sugli ordini di accreditamento ed erroneamente trasportate anche per più esercizi finanziari, ai sensi dell' articolo 21 della legge regionale 20 giugno 1982, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 164

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 136, comma 4, L. R. 37/1993
Art. 165
 
1. Il personale assunto mediante contratti di lavoro a termine in attuazione dell' articolo 83 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge può essere inquadrato nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale in cui è stata disposta l' assunzione, purché sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l' assunzione agli impieghi regionali, ad eccezione del limite di età.
3. Per la determinazione della quota salario di cui al comma 2, lettera b), la data del 31 dicembre 1982 indicata al secondo comma dell' articolo 23 ed al primo comma dell' articolo 26 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va sostituita dalla data di inquadramento nel ruolo unico regionale. Ai fini dell' applicazione dell' articolo 26, primo comma, della legge regionale n. 49 del 1984, per << stipendio in godimento >> e per << stipendio iniziale >> si intende lo stipendio iniziale di cui alla lettera a).
4. Qualora, per effetto dell' inquadramento al personale di cui al comma 1 venisse attribuito, uno stipendio inferiore a quello in godimento, è attribuito per la differenza un assegno personale riassorbibile con i successivi salari di anzianità.
5. L' inquadramento del personale di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell' interessato da presentarsi entro sessanta giorni dalla data medesima.
6. L' inquadramento del personale di cui al comma 1 si consegue previo superamento di una prova d' esame tecnico - pratica, i cui criteri e modalità di svolgimento saranno stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 9, comma 4, L. R. 20/1996
Art. 166

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 39/1993
Art. 168
 
1. Sono abrogati l' articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, nel testo risultante a seguito delle modificazioni da ultimo introdotte con gli articoli 32 e 33 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e l' articolo 31 della citata legge regionale n. 26 del 1988.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 41, comma 1, L. R. 48/1991
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 42, L. R. 48/1991
3 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 64/1991
4 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 17, comma 1, L. R. 9/1994