Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
CAPO II
 Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione
autentica di altre leggi regionali di intervento nelle zone
colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 41
 
1. L' articolo 37 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, nel testo sostituito dall' articolo 40 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è così modificato:
a) al primo comma, sono soppresse le parole: << che si impegnino al rientro stabile entro sei mesi dal rilascio del certificato di abitabilità e comunque non oltre quattro anni dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso >>;
b) il secondo, terzo, quarto e quinto comma sono abrogati.

Art. 42
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, il divieto di cumulo ivi previsto non si applica nei confronti dei soggetti che ripetono le domande di contributo del titolare originario ai sensi dell' articolo 15, quarto comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come inserito dall' articolo 18 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, nonché ai sensi dell' articolo 54 della citata legge regionale n. 35 del 1979, come modificato dall' articolo 37 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26. Il medesimo divieto non trova applicazione nei confronti dei soggetti che presentano la domanda di contributo, ai sensi dell' articolo 51, primo comma, seconda parte, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, nella qualità di coniuge superstite o di figlio convivente di soggetto deceduto dopo il 6 maggio 1976, già titolare, alla predetta data, del bene distrutto o demolito a causa degli eventi sismici.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 82, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 43

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 4, L. R. 48/1991
Art. 44
 
1. Agli effetti dell' applicazione dell' articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, la possibilità, per i titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull' immobile, di transitare dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, deve intendersi ammessa, in via di interpretazione autentica, anche quando i soggetti soprarichiamati abbiano prestato l' adesione di cui all' articolo 11, secondo comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, nei termini di cui all' articolo 2, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44 e risultino in possesso dei requisiti di cui alla citata legge regionale n. 30 del 1977.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 83, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 45
 
1. Nel caso previsto dall' articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, la domanda intesa ad ottenere le provvidenze previste dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, può essere presentata, anche da un comproprietario diverso da quello titolare della domanda sulla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notifica dell' ordinanza di demolizione dell' edificio, ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge se la demolizione è stata disposta prima di quest' ultima data.
Art. 46
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 8, ultimo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, non è subordinata all' acquisizione di atto d' obbligo unilaterale la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nei casi in cui non può farsi luogo alla stipula della convenzione per l' uso dell' alloggio destinato al titolare del diritto reale di godimento, ai sensi dell' articolo 15, secondo comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero per l' uso dell' alloggio abitualmente occupato dai soggetti indicati dall' articolo 39 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.
2. Gli atti unilaterali d' obbligo eventualmente stipulati e trascritti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge nei casi indicati al comma 1 non producono effetti.
Art. 47
1. Le disposizioni previste dall' articolo 16, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono estese a favore dei soggetti che abbiano acquistato, per atto tra vivi, dopo gli eventi sismici e fino a novanta giorni dalla data di notifica della mancata catalogazione ivi prevista ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge, se la notifica viene disposta prima della predetta data, un immobile danneggiato dagli eventi sismici da un soggetto che, pur avendo presentato domanda tempestiva di contributo ai sensi della citata legge regionale n. 30 del 1977, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non intenda tuttavia procedere all' esecuzione delle opere di recupero statico e funzionale dell' immobile stesso.
2. Ai soggetti contemplati dal presente articolo, i contributi sono concessi, nella misura prevista dall' articolo 84 della presente legge, previa volturazione della domanda presentata dall' originario proprietario entro il termine utile per la produzione al Comune del contratto di acquisto a norma del comma 1. I requisiti previsti dal predetto articolo 84 devono essere posseduti alla data della volturazione della domanda, nonché alla data del provvedimento di concessione e perdurare in costanza di rapporto senza soluzione di continuità.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 7, L. R. 13/1998
Art. 48
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa riconosciuta ammissibile degli interventi atti a consentire il recupero della completa funzionalità degli edifici che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati riparati o ricostruiti con le provvidenze di cui all' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, i quali si trovino nella condizione - risultante da attestazione del Comune - di non poter sostanzialmente servire all' uso cui sono destinati a causa dell' applicazione dei limiti di spesa al finanziamento concesso. Le relative domande devono essere presentate alla Segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nel caso in cui i titolari degli edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 47 della citata legge regionale n. 35 del 1979 non abbiano potuto dare inizio ai lavori previsti dal progetto esecutivo a causa dell' applicazione dei limiti di spesa al finanziamento concesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, le relative domande sono considerate valide agli effetti della concessione di un nuovo finanziamento inteso al recupero della completa funzionalità degli edifici medesimi.
3. Il finanziamento di cui al comma 2 è accordato sulla base di un nuovo progetto esecutivo approvato dal Comune sul cui territorio insiste l' edificio, previo parere della Segreteria generale straordinaria; contestualmente è disposta la revoca del finanziamento assentito sul progetto rimasto inattuato.
4. Qualora, durante il corso dello svolgimento dei lavori, il costo degli interventi di cui all' articolo 47 della citata legge regionale n. 35 del 1979 dovesse subire variazioni in aumento rispetto alle previsioni del progetto approvato ai sensi dell' articolo 77, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le relative perizie suppletive e di variante approvate dal Comune sul cui territorio insiste l' edificio oggetto di intervento.
5. I finanziamenti disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni di cui al comma 4 sono fatti validi a tutti gli effetti, anche in supero ai limiti di spesa fissati in via amministrativa.
7. Le disposizioni contenute nel comma 2 trovano applicazione anche per la ricostruzione degli edifici o porzioni di essi colpiti dagli eventi sismici ed in seguito crollati per l' azione di altri agenti causali.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 37, comma 1, L. R. 48/1991
Art. 49
 
1. I benefici previsti dall' articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estesi agli interventi anche di nuova costruzione necessari alla sicurezza di edifici pubblici o di pubblica utilità ovvero di edifici destinati a soddisfare finalità sociali di carattere assistenziale, riparati o ricostruiti ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, situati all' esterno dei centri abitati delimitati ai sensi dell' articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
2. Sono ammesse a contributo anche le opere intraprese dagli interessati prima della data di entrata in vigore della presente legge, previa domanda da presentarsi al Comune entro sessanta giorni dalla predetta data.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 76, comma 4, L. R. 48/1991
Art. 50
1. I benefici previsti dall' articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi, nella misura ridotta del 50 per cento, per gli interventi ivi considerati, necessari alla sicurezza degli edifici privati riparati, ricostruiti o costruiti ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, situati all' esterno dei centri abitati delimitati ai sensi dell' articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
2. La concessione dei benefici è subordinata al parere favorevole della Segreteria generale straordinaria.
4. I benefici previsti dall' articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, sono altresì concessi, in via di sanatoria, nella misura ridotta del 50 per cento, per gli interventi anche di nuova costruzione eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sempreché risultino necessari, alla sicurezza degli edifici riparati, ricostruiti, o costruiti con i benefici recati dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n . 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, situati all' esterno dei centri edificati delimitati ai sensi dell' articolo 18 della legge 24 ottobre 1971, n. 865. Trovano applicazione le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell' articolo 52 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55. Le domande di contributo devono essere presentate alla Segreteria generale straordinaria entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 38, comma 1, L. R. 48/1991
2 Parole soppresse al comma 4 da art. 38, comma 3, L. R. 48/1991
3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 76, comma 4, L. R. 48/1991
4 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 59, comma 1, L. R. 40/1996
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 51, L. R. 13/1998
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 52, L. R. 13/1998
7 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 138, comma 50, L. R. 13/1998
8 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 138, comma 50, L. R. 13/1998
Art. 51
 
1. Il procedimento di approvazione delle perizie suppletive e di variante previsto dall' articolo 17 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, non trova applicazione quando i maggiori costi degli interventi pubblici di riparazione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici sono finanziati mediante l' utilizzo dei fondi accantonati per imprevisti, nonché delle somme derivanti da economie realizzate a seguito di ribassi d' asta o durante l' esecuzione dei lavori.
2. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, gli atti e i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità al comma 1.
Art. 53
 
1. Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dall' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2 che siano state presentate non oltre il 31 maggio 1989, sono fatte valide agli effetti del conseguimento dei benefici medesimi.
2. Sono altresì fatti validi a tutti gli effetti i finanziamenti eventualmente disposti ai sensi del citato articolo 40 della legge regionale n. 2 del 1982, sulla base delle domande presentate entro il termine indicato al comma 1, anche ai fini del completamento di interventi già assistiti dai benefici recati dalla predetta disposizione normativa.
3. I benefici previsti dall' articolo 40 della citata legge regionale n. 2 del 1982 sono cumulabili, nei limiti della spesa ammissibile, con quelli previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 1 luglio 1976, n. 28, 27 agosto 1976, n. 46, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
4. I provvedimenti di diniego dei benefici di cui all' articolo 40 della citata legge regionale n. 2 del 1982, eventualmente assunti per ragioni di cumulo, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati d' ufficio e, per l' effetto, le relative domande sono considerate utili ai fini della concessione dei predetti benefici.
Art. 55
 
1.
Dopo il terzo comma dell' articolo 12 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è aggiunto il seguente comma:
<< È in facoltà della Segreteria generale straordinaria di non dar corso all' intervento sostitutivo qualora si renda necessario intervenire sulle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30. L' intervento sostitutivo non può avere luogo quando l' interessato lo richieda espressamente alla Segreteria generale straordinaria prima del conferimento dell' incarico di adeguamento degli elaborati progettuali ai fini del raggiungimento del minimo abitabile, di cui al successivo articolo 48. >>.

Art. 56
 
1. Le disposizioni previste dall' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che, dopo l' entrata in vigore della legge regionale 1 settembre 1989, n. 24, siano incorsi nella decadenza dai contributi per inutile decorso del termine di ultimazione dei lavori.
3. Sono fatte salve le domande di riammissione ai contributi eventualmente presentate ai sensi dell' articolo 47 della citata legge regionale n. 53 del 1984, oltre i termini utili ivi fissati, così come da ultimo prorogati dall' articolo 6 della citata legge regionale n. 24 del 1989; le domande già respinte per ragioni di tardività possono essere ripresentate entro i termini di cui al comma 2.
Art. 57
 
1. All' articolo 48, quarto comma, lettera c), della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è aggiunto, infine, il seguente periodo:
<< Nel caso peraltro che il contributo previsto dal citato articolo 46, sesto comma, risulti già concesso al momento dell' accertamento di cui al presente comma, questo è revocato con effetto dalla data dell' accertamento stesso. >>.

Art. 59
 
1. In via di interpretazione autentica, le disposizioni contenute nell' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, non trovano applicazione con riferimento agli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 60
 
1. Al secondo comma dell' articolo 14 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo:
<< Nell' ipotesi in cui, per motivi indipendenti dalla volontà della cooperativa edilizia, non sia possibile disporre l' assegnazione degli alloggi, l' effetto di sanatoria è collegato al rilascio di una dichiarazione del Sindaco attestante che gli alloggi sono stati ricostruiti a cura della cooperativa edilizia medesima cui i beneficiari appartengono o sono appartenuti. >>.

Art. 65
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 44 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, le disposizioni ivi previste trovano applicazione anche per gli edifici già fatti oggetto dei benefici di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 67
 
1. Le domande eventualmente presentate ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei termini utili indicati dall' articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, decorrenti dalla notifica dell' ordinanza di demolizione, sono valide agli effetti della concessione dei benefici indicati nell' articolo 57 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, nei confronti dei soggetti che, successivamente alla data del 6 maggio 1976, abbiano acquistato un alloggio posto in un fabbricato danneggiato dagli eventi sismici, inserito in un ambito di intervento unitario di riparazione, ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, per la cui attuazione gli interessati abbiano prestato l' adesione ivi prevista e sia stata rilasciata regolare concessione edilizia.
2. La concessione dei contributi è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza di proprietà di un altro alloggio, ovunque ubicato, adeguato alla necessità del proprio nucleo familiare. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, come modificato dall' articolo 46 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26;
b) residenza, alla data del sisma, da almeno due anni nei Comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I requisiti di cui al comma 2, lettera a), devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare, mentre quelli di cui al comma 2, lettera b), è sufficiente che sussistano nei confronti di uno qualsiasi dei componenti il nucleo familiare.
Art. 68
 
1. All' articolo 63, settimo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: << Tale disposizione non trova applicazione nei casi in cui l' incarico sia stato deliberato e comunicato al professionista dal Comune prima della data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 63 del 1983. I progetti elaborati in adempimento dei predetti incarichi sono previamente acquisiti agli atti della Segreteria generale straordinaria. >>.
Art. 69
 
1. L' articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è così modificato:
a) al primo comma, le parole << , di lodi arbitrali divenuti esecutivi ovvero di giudizi instaurati con la richiesta di costituzione del collegio arbitrale anteriormente all' entrata in vigore della presente legge o che potranno anche essere instaurati successivamente >> sono sostituite dalle seguenti: << o di pronunce rese da collegi arbitrali, anche irrituali, >>;
b) al secondo comma, le parole << di lodi arbitrali divenuti esecutivi >> sono sostituite dalle seguenti: << di pronunce rese da collegi arbitrali, anche irrituali >>.

Art. 71
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, gli oneri finanziari e le spese assunti a carico dell' Amministrazione regionale in relazione alle pronunce dell' autorità giudiziaria o di collegi arbitrali riguardano anche la risoluzione di controversie connesse alla esecuzione di contratti d' appalto di opere pubbliche assistite solo in parte dai finanziamenti recati dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n, 63.
Art. 72

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 25, comma 3, L. R. 48/1991
Art. 73
 
1. Al quarto comma dell' articolo 71 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, le parole: << trenta giorni >> sono sostituite dalle seguenti: << novanta giorni >>.
Art. 74
 
1. All' articolo 79 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: << ovvero in favore di soggetti legati all' alienante da vincolo di parentela o di affinità. >>.
Art. 75
 
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2 Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3 Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4 Comma 4 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 76

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 85, comma 1, L. R. 37/1993
2 Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 77
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli enti indicati dall' articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, gli oneri relativi all' eventuale ricorso a collaboratori o prestatori d' opera, anche privi dei prescritti requisiti, e pure in assenza dei presupposti, condizioni e autorizzazioni richieste effettuato prima dell' entrata in vigore della presente legge non in conformità alle disposizioni contenute nella citata legge regionale n. 8 del 1986 e nella legge regionale 16 novembre 1987, n. 37, ivi comprese quelle di carattere temporale.
2. I rimborsi di cui al comma 1 sono assunti a carico della Regione nei limiti stabiliti dalle predette leggi regionali n. 8 del 1986 e n. 37 del 1987.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 86, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 80
 
1. All' articolo 30, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
<< Sono ammesse a contributo anche le spese tecniche di progettazione e direzione lavori, nei limiti della tariffa professionale. >>.

2. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all' articolo 30 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, erroneamente presentate al Comune entro il 1 agosto 1988, sono fatte valide agli effetti contributivi.
Art. 81
1. Le disposizioni recate dall' articolo 30, comma 1, lettera b), e comma 3, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano, con le modalità ed alle condizioni ivi previste, anche agli edifici riparati o ricostruiti mediante intervento pubblico, la cui utilizzazione a fini abitativi sia impedita a causa di fenomeni di infiltrazione d' acqua interessanti gli edifici medesimi.
2. Nel caso che gli edifici di cui al comma 1 siano composti da più unità immobiliari e solo in taluna di esse è possibile verificare la condizione relativa all' impedimento dell' utilizzazione a fini abitativi, l' intervento può non di meno riguardare l' intero organismo edilizio cui l' unità appartiene quando la causa del fenomeno di infiltrazione d' acqua non può verosimilmente essere altrimenti rimossa.
3. Le domande di contributo devono essere presentate alla Segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione solo nel caso in cui, anteriormente al 30 giugno 1990 risultino terminati i lavori di riparazione e di ricostruzione degli edifici.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 39, L. R. 48/1991
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 2, L. R. 40/1996
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 40/1996
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 24, L. R. 13/2002
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 25, L. R. 13/2002
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 26, L. R. 13/2002
Art. 84
 
1. I soggetti indicati nell' articolo 35 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e nell' articolo 47 della presente legge, possono accedere:
a) ai benefici previsti dagli articoli 16 e 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nella misura di cui all' articolo 15, primo comma, lettera a), della medesima legge regionale n. 30 del 1977, qualora essi stessi o altri componenti il loro nucleo familiare non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altro alloggio e utilizzino l' alloggio da riparare per le esigenze proprie e del nucleo familiare;
b) ai benefici previsti dagli articoli 16 e 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nella misura di cui all' articolo 15, primo comma, lettera b), della medesima legge regionale n. 30 del 1977, senza far luogo alla stipula della convenzione ivi prevista, qualora essi stessi o altri componenti il loro nucleo familiare non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altro alloggio;
c) ai benefici previsti dagli articoli 23 e 27 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, qualora non ricorrano i presupposti indicati nelle precedenti lettere a) e b).

Art. 89
 
1. All' articolo 3, comma 1, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
<< d) edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, a seguito di regolare licenza edilizia. >>.

Art. 90
 
1. Al comma 1 dell' articolo 4 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, sono aggiunte, in fine, le parole: << nonché le spese per il completamento delle medesime opere nei casi indicati all' articolo 3, comma 1, lettera d). >>.
Art. 91
 
1. L' articolo 6 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, è così modificato:
a) al comma 1, le parole << lettera c) >> sono sostituite dalle seguenti: << lettere c) e d) >>;
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:<< 4 bis. Sono equiparate alle unità immobiliari, di cui al comma 4, lettere a) e b), anche quelle non utilizzate purché lo fossero, alla data del 6 maggio 1976, rispettivamente da parte del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento e da parte del locatario, attualmente ricoverati negli alloggi provvisori od in quelli convenzionati, ai sensi dell' articolo 4, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30. >>;
d) al comma 6, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
<< d) agli interventi che si riferiscono agli edifici di cui all' articolo 3, comma 1, lettera d). >>;
e) al comma 8, dopo le parole << posizione spettante alla maggioranza degli interventi stessi >>, sono aggiunte le seguenti:
<< e, in caso di parità, nella posizione attribuita all' intervento meglio graduato. >>.

Art. 92
 
1. Al comma 1 dell' articolo 7 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
<< a bis) per gli edifici appartenenti ad enti pubblici e ricadenti solo in parte sotto le previsioni dell' articolo 6, comma 3, lettera a), in misura pari al cento per cento dell' ammontare della spesa ritenuta necessaria per le relative opere riguardanti l' intero edificio, come definita dall' articolo 4 e quale risulta dal progetto esecutivo di cui all' articolo 8; >>.

Art. 93
 
1. A parziale modifica dell' articolo 8 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, alla stima del costo delle opere del progetto esecutivo effettuata con i prezzi unitari del preziario regionale approvato con DPGR 8 marzo 1979, n. 055/SGS, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica il coefficiente di aggiornamento determinato in base alle variazioni dell' indice dei costi intercorse a partire dalla data di riferimento delle quotazioni indicate nel preziario suddetto fino alla data del 31 dicembre 1989, quali sono state accertate in attuazione dell' articolo 17 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall' articolo 21 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25.
Art. 94

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 95
 
1. I termini per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, sono riaperti per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I termini per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi dell' articolo 11 della citata legge regionale n. 30 del 1988, sono riaperti, in favore dei soggetti concessionari delle unità immobiliari trasferite dal demanio dello Stato in forza delle disposizioni contenute nella legge 30 maggio 1989, n. 220, per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o di quella del perfezionamento dell' atto di cessione in proprietà, se posteriore.
3. I termini per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi dell' articolo 11 della citata legge regionale n. 30 del 1988, sono riaperti, per sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i titolari di edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, a seguito di regolare licenza edilizia ricadenti sotto la previsione di cui all' articolo 3, comma 1, lettera d), della citata legge regionale n. 30 del 1988, così come inserita dall' articolo 89 della presente legge.
4. Sono fatte salve, agli effetti della concessione dei benefici contributivi, le domande eventualmente presentate dai soggetti indicati ai commi 2 e 3 prima dell' entrata in vigore della presente legge.
Art. 96
 
1. L' articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, è così modificato:
a) al comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
<< g) la sussistenza del nesso casuale con gli eventi sismici del 1976 dei danni subiti dall' edificio. >>;
b) il comma 4 è abrogato.

Art. 97
 
1. L' articolo 13 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, è così modificato:
a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:<< 2 bis. La Giunta regionale provvede a ripartire le risorse finanziarie disponibili. >>;

Art. 98
 
1. L' articolo 14 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 è così modificato:
a) la rubrica << Approvazione dei progetti esecutivi >> è sostituita dalla seguente:
<< Approvazione delle perizie e dei progettie secutivi >>;
b) al comma 1, dopo le parole << dalla presente legge, >> sono aggiunte le seguenti: << le perizie giurate, le perizie tecniche dei Comuni, nonché >>;
c) al comma 2, dopo le parole << Ai medesimi fini, >> sono aggiunte le seguenti: << le perizie giurate, le perizie tecniche dei Comuni, nonché >>.

Art. 99
 
1. All' articolo 15, comma 1, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, dopo le parole << dei requisiti di cui all' articolo 11, >> sono aggiunte le seguenti: << comma 2, lettera b), >>.
Art. 101
 
1. In relazione alle modifiche apportate alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, dalle disposizioni contenute nella presente legge, i Comuni sono autorizzati a modificare i programmi degli interventi di cui all' articolo 12 della citata legge regionale n. 30 del 1988. I provvedimenti di diniego del contributo eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per carenza del requisito di cui all' articolo 11, comma 4, della citata legge regionale n. 30 del 1988, sono annullati dal Sindaco previa acquisizione agli atti del procedimento della documentazione prevista dall' articolo 11, comma 2, lettera g), della citata legge regionale n. 30 del 1988, così come modificato dall' articolo 96 dalla presente legge.
2. I Comuni sono altresì autorizzati a modificare i programmi indicati al comma 1 con riferimento alle riaperture di termini per la presentazione delle domande di contributo disposto dall' articolo 95 della presente legge.
3. I programmi di cui all' articolo 12 della citata legge regionale n. 30 del 1988, eventualmente approvati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle modificazioni indicate al comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 48/1991