1. L'
articolo 14 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 è così modificato:
a) la rubrica << Approvazione dei progetti esecutivi >> è sostituita dalla seguente:
<< Approvazione delle perizie e dei progettie secutivi >>;
b) al comma 1, dopo le parole << dalla presente legge, >> sono aggiunte le seguenti: << le perizie giurate, le perizie tecniche dei Comuni, nonché >>;
c) al comma 2, dopo le parole << Ai medesimi fini, >> sono aggiunte le seguenti: << le perizie giurate, le perizie tecniche dei Comuni, nonché >>.