Art. 95
2. I termini per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi dell'
articolo 11 della citata legge regionale n. 30 del 1988, sono riaperti, in favore dei soggetti concessionari delle unità immobiliari trasferite dal demanio dello Stato in forza delle disposizioni contenute nella
legge 30 maggio 1989, n. 220, per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o di quella del perfezionamento dell' atto di cessione in proprietà, se posteriore.
3. I termini per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi dell'
articolo 11 della citata legge regionale n. 30 del 1988, sono riaperti, per sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i titolari di edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, a seguito di regolare licenza edilizia ricadenti sotto la previsione di cui all'
articolo 3, comma 1, lettera d), della citata legge regionale n. 30 del 1988, così come inserita dall' articolo 89 della presente legge.
4. Sono fatte salve, agli effetti della concessione dei benefici contributivi, le domande eventualmente presentate dai soggetti indicati ai commi 2 e 3 prima dell' entrata in vigore della presente legge.