1. Al
comma 1 dell' articolo 7 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
<< a bis) per gli edifici appartenenti ad enti pubblici e ricadenti solo in parte sotto le previsioni dell' articolo 6, comma 3, lettera a), in misura pari al cento per cento dell' ammontare della spesa ritenuta necessaria per le relative opere riguardanti l' intero edificio, come definita dall' articolo 4 e quale risulta dal progetto esecutivo di cui all' articolo 8; >>.