Art. 9
1. Qualora l' intervento di ricostruzione sia stato realizzato su terreno altrui, previa costituzione del diritto di superficie vitalizio, ed il titolare di esso deceda prima dell' ultimazione dei lavori, nel rapporto contributivo subentrano i successori, legittimi o testamentari, del titolare deceduto, sempreché gli stessi conseguano la titolarità dell' immobile oggetto d' intervento.
2. In caso contrario, il Comune provvede a certificare lo stato di attuazione dell' opera e ne determina le relative spese. Al successore viene riconosciuta la corrispondente quota di contributo in conto capitale. Con il relativo provvedimento, da comunicarsi alla Segreteria generale straordinaria, viene revocata la restante quota di beneficio. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dal momento del decesso, il contributo in annualità costanti eventualmente concesso.