Art. 83
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi previsti dalle norme ordinate sotto il
Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.