1. All'
articolo 15, comma 1, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, dopo le parole << i contributi previsti dall'
articolo 46 bis della citata legge regionale n. 63 del 1977, così come da ultimo modificato dall'
articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63, >>, sono aggiunte le parole << nonché quelli previsti dall'
articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, >>.