Art. 75
5. Le spese derivanti dagli incarichi o dai contratti d' opera eventualmente rinnovati o prorogati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformitą alle previsioni contenute nel
comma 2, dell' articolo 6 della citata legge regionale n. 37 del 1987, come modificato dal comma 3 del presente articolo, sono assunte a carico della Regione nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2 Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3 Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4 Comma 4 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010