1. In via di interpretazione autentica dell'
articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, gli oneri finanziari e le spese assunti a carico dell' Amministrazione regionale in relazione alle pronunce dell' autorità giudiziaria o di collegi arbitrali riguardano anche la risoluzione di controversie connesse alla esecuzione di contratti d' appalto di opere pubbliche assistite solo in parte dai finanziamenti recati dalla
legge regionale 23 dicembre 1977, n, 63.