Art. 70
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dai Comuni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la composizione in sede arbitrale delle controversie connesse all' esecuzione di contratti d' appalto di opere ed interventi pubblici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La domanda per ottenere il rimborso delle spese in questione va presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.