1. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui alla
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, erroneamente presentate da un parente entro il quarto grado non titolare dell' immobile danneggiato dagli eventi sismici possono, su istanza del proprietario o del comproprietario, essere volturate al nome di quest' ultimo.