1. Al
secondo comma dell' articolo 14 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, č aggiunto il seguente periodo:
<< Nell' ipotesi in cui, per motivi indipendenti dalla volontā della cooperativa edilizia, non sia possibile disporre l' assegnazione degli alloggi, l' effetto di sanatoria č collegato al rilascio di una dichiarazione del Sindaco attestante che gli alloggi sono stati ricostruiti a cura della cooperativa edilizia medesima cui i beneficiari appartengono o sono appartenuti. >>.