Art. 58
1. I termini per la presentazione delle domande di cui all' articolo della
legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono riaperti per novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di decesso del titolare della domanda di intervento pubblico, ai sensi degli articoli 6, secondo comma, lettera a), della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 42, ottavo comma, della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, la domanda di cui al comma 1 può essere presentata dal successore dell' istante deceduto.
4. Sono fatte valide agli effetti contributivi le opposizioni di intervento privato tempestivamente presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge dai successori per causa di morte dei soggetti titolari della domanda di intervento pubblico.