All'
articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, è aggiunto in fine, il seguente comma:
<< Nei limiti del 7 per cento dei costi relativi all' esecuzione delle opere di ripristino delle aree occupate dagli insediamenti provvisori, sono assunte a carico dell' Amministrazione regionale le spese sostenute dai Comuni per le operazioni di ristabilimento dei confini delle aree predette in vista della loro riconsegna ai legittimi proprietari. L' erogazione dei relativi fondi ai Comuni può essere effettuata anche a titolo di rimborso delle spese sostenute. A tal fine l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. >>.