Art. 51
1. Il procedimento di approvazione delle perizie suppletive e di variante previsto dall'
articolo 17 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, non trova applicazione quando i maggiori costi degli interventi pubblici di riparazione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici sono finanziati mediante l' utilizzo dei fondi accantonati per imprevisti, nonché delle somme derivanti da economie realizzate a seguito di ribassi d' asta o durante l' esecuzione dei lavori.
2. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, gli atti e i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità al comma 1.