1. Nel caso previsto dall'
articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, la domanda intesa ad ottenere le provvidenze previste dalla
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, puņ essere presentata, anche da un comproprietario diverso da quello titolare della domanda sulla
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notifica dell' ordinanza di demolizione dell' edificio, ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge se la demolizione č stata disposta prima di quest' ultima data.