1. In via di interpretazione autentica della disposizione contenuta nell' articolo 15, terzo comma, della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nel testo risultante dalle modificazioni introdotte con l'
articolo 5 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, la concessione dei contributi nella misura prevista dal primo comma, lettera a), del citato articolo 15, a favore del comproprietario richiedente, può aver luogo, anche in deroga al divieto di cumulo di cui all'
articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, quando la domanda abbia ad oggetto la riparazione di edifici comprendenti più unità immobiliari in comproprietà, occupate effettivamente o abitualmente dai comproprietari non richiedenti.