Art. 39 ter
1. Qualora il provvedimento regionale di concessione del contributo in conto interessi non sia stato ancora emesso alla data sotto la quale si verificano gli effetti di decadenza del contributo, lo stesso può tuttavia essere emesso, ancorché si debba far luogo alla pronuncia di decadenza dei benefici in conto capitale, a condizione che i lavori realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale del 60 per cento dei lavori autorizzati e l'interessato abbia stipulato entro la medesima data il contratto di mutuo.
1 bis. Il provvedimento regionale di concessione del contributo in conto interessi può essere altresì emesso, ancorché si debba far luogo alla pronuncia di decadenza dei benefici in conto capitale, quando non sia possibile accertare lo stato di attuazione dei lavori realizzati nei termini, sempreché gli stessi risultino eseguiti alla data in cui viene effettuato l'accertamento almeno nella percentuale del 60 per cento.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 58, comma 1, L. R. 40/1996
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 138, comma 23, L. R. 13/1998
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 80, L. R. 2/2006
4 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 6, comma 80, L. R. 2/2006
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, comma 1, L. R. 16/2008