Art. 38
1. Nel caso di edifici in comproprietà danneggiati, demoliti o distrutti dagli eventi sismici, la rinuncia ai contributi espressamente effettuata dal comproprietario richiedente a favore di altro comproprietario non richiedente comporta la volturazione d' ufficio al nome di quest' ultimo della domanda di contributo, purché non si sia ancora fatto luogo alla concessione del contributo in conto interessi o in annualità costanti e sempreché non ostino ragioni impeditive connesse alle titolarità del sedime.