1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 68, commi settimo e dodicesimo della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni da ultimo introdotte con l'
articolo 21 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, fra gli interventi volti ad ultimare o a ristrutturare gli edifici acquistati dai Comuni o dagli Istituti autonomi case popolari sono compresi l' ampliamento, la sistemazione, il miglioramento funzionale e, in genere, tutti quegli interventi ritenuti opportuni per garantire una migliore fruibilitą dell' edificio.