1. L'
articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, č cosė modificato:
a) al primo comma, punto 4), sono soppresse le parole: << , che si impegnino al rientro stabile entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dall' approvazione del certificato di collaudo e comunque non oltre quattro anni dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo >>;
b) il secondo, terzo, quarto e quinto comma sono abrogati.