Art. 184
1. Per le finalità previste dall' articolo 118 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1990.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 27 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.1. - Sezione IV - il capitolo 8717 (1.1.210.3.04.15) con la denominazione << Spese per l' acquisizione di un' area e per le opere infrastrutturali necessarie a realizzare la concentrazione dei prefabbricati di proprietà dello Stato >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l' anno 1990.
3. Al precitato onere di lire 250 milioni per l' anno 1990 si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'
articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.
5. Sul medesimo capitolo 8717 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.