Art. 182
1. Per le finalità previste dall' articolo 113 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1990.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990- 1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 27 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 8722 (1.1.242.3.08.07) con la denominazione << Finanziamenti a favore di associazioni per il ripristino di immobili danneggiati dagli eventi sismici da destinare a fini assistenziali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l' anno 1990.
3. Al precitato onere di lire 150 milioni per l' anno 1990 si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'
articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.
5. Sul medesimo capitolo 8722 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.